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In scooter vittima di un lieve incidente? L’automobilista non è un pirata

La Cassazione si occupa di un caso estremamente delicato

Moto - News: In scooter vittima di un lieve incidente? L’automobilista non è un pirata

I fatti. Nel 2009, l’imputato (un automobilista), mentre percorre una zona centrale di una città, urta contro uno scooter, a bordo del quale era trasportata una signora. Sebbene la donna avesse riportato a seguito dello scontro lesioni giudicate guaribili in 10 giorni, il guidatore si era allontanato omettendo di prestare soccorso. Per questo, era stato inseguito da un maresciallo dei Carabinieri ed era stato costretto ad arrestare la marcia. La Corte di Appello di Bologna conferma la sentenza del Tribunale di Ferrara nei confronti dell’automobilista per pirateria stradale. È, secondo i giudici di primo e secondo grado, omissione di soccorso: l’automobilista è scappato senza chiedere aiuto a favore dello scooterista.


Il comportamento dell’automobilista


La Corte d’Appello di Bologna pone tre punti fermi. Uno: l’imputato si era fermato solo perché era stato raggiunto da un Carabiniere che lo aveva inseguito con la volante, azionando i lampeggiatori dell'auto di servizio. Due: è inverosimile che l’imputato abbia proseguito la marcia perché cercava un luogo dove fermarsi a causa del traffico intenso: non c’era traffico ed emergeva la presenza di uno spazio antistante la caserma. Tre: l’eventualità che vi fossero persone ferite era desumibile dall’urlo lanciato dalla persona trasportata sullo scooter al momento dell’urto. Era la donna, la passeggera dello scooter, che gridava per la paura e per il dolore.


Ribaltone clamoroso


Ma la questione finisce in Cassazione (sezione quarta penale). Sentiamo i magistrati della Corte Suprema, con sentenza 54809/2017, emessa il 18 ottobre, depositata il 6 dicembre: non è stato attribuito il dovuto rilievo alla natura delle minime lesioni riportate dalla persona trasportata sullo scooter, alla circostanza che quest'ultimo veicolo si fosse semplicemente inclinato a seguito dell'urto, alla mancata costituzione di parte civile. Insomma, nulla di così grave le ferite della passeggera. Risultato: la Cassazione “annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto”. Alla fine, ha vinto l’automobilista, per tenuità del fatto, ossia perché le ferite non erano poi così gravi. Una sentenza, questa della Cassazione, discutibile, visto che parliamo di una persona che cade per terra dopo un incidente causato da un automobilista: sia lo scooterista (o motociclista o centauro che dir si voglia) sia il passeggero del veicolo a motore a due ruote, sono utenti deboli della strada. E, quand’anche le ferite guaribili in 10 giorni siano valutate come lievi, il sinistro in scooter costituisce pur sempre un trauma psicologico.

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