Tu sei qui

Pedone fuori dalle strisce? Guidatore condannato

Incidente mortale: la Cassazione in difesa di chi va a piedi

Moto - News: Pedone fuori dalle strisce? Guidatore condannato

Incidente tra un veicolo e un pedone fuori dalle strisce: chi ha ragione? Vediamo la sentenza numero 22019/2018 della Cassazione, quarta sezione penale, emessa il 13 febbraio e pubblicata 18 maggio 2018. La vicenda inizia quando la Corte d’appello di Lecce conferma la sentenza del Tribunale di Taranto: un guidatore è colpevole del reato di omicidio colposo (aggravato dalla violazione della disciplina della circolazione stradale) per avere investito un pedone che aveva intrapreso l'attraversamento al di fuori di strisce pedonali, provocandogli ferite tali da procurargli la morte.


Doppia infrazione


Ovviamente, il pedone ha commesso una grave violazione al Codice della Strada, mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti: la propria, come utente debole, e quella altrui. Ma il giudice di appello evidenzia che (sulla base degli accertamenti acquisiti agli atti e dell'esame testimoniale) c’è stato il mancato tempestivo avvistamento del pedone, intento nell'attraversamento della sede stradale. Questo per colpa del conducente. Le ragioni? La velocità tenuta dal veicolo, superiore a quella consentita. E comunque si era in una zona pericolosa: in prossimità di incrocio e con traffico intenso e in condizioni di visibilità non ottimali (all’imbrunire). 


Il no del guidatore


Il conducente ha fatto ricorso per Cassazione. Si è detto innocente, per la condotta eccezionale e imprevedibilie della persona offesa: il pedone si era avventurato in un attraversamento della carreggiata in un punto in cui il flusso della circolazione era particolarmente intenso. Inoltre, la visuale era ostacolata dalla presenza di altri veicoli.


Niente da fare


La Cassazione conferma però la sentenza di primo e secondo grado: imputato colpevole per l’eccessiva velocità. Se fosse andato più piano, avrebbe potuto evitare il pedone, o schivandolo o magari frenando. C’è solo un caso in cui il guidatore è innocente: se si trova nella oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile. Insomma, per chi guida, massima prudenza sempre e comunque, anche ben al di sotto del limite di velocità in certi casi, in relazione al tipo di strada e al traffico.

Articoli che potrebbero interessarti