I forum online sono pieni di consigli per fare ricorso contro le multe da passaggio col semaforo rosso: in base all’articolo 146 del Codice della Strada, la sanzione è di 162 euro, col taglio di 6 punti-patente. Fra i vari motivi ci sarebbe la durata del semaforo giallo, troppo breve: in realtà, i Comuni per legge sono liberi di fissare la durata a piacimento, per migliorare la sicurezza stradale, in base a diversi criteri (come traffico e velocità). Adesso, una sentenza della Cassazione (la 11574/17) toglie speranze a chi tenta il ricorso.
La prova del malfunzionamento
Infatti, stando alla Cassazione, in caso di ricorso contro un verbale per semaforo rosso (infrazione rilevata con telecamera), spetta al ricorrente provare malfunzionamenti o un’errata installazione delle attrezzature automatiche. Il multato, in moto o su qualsiasi altro veicolo, non può semplicemente fare un richiamo generico alla normativa vigente.
La difesa del Comune
Contro gli addebiti del multato, il Comune ritiene che l'apparecchiatura utilizzata sia del tipo omologato dal ministero dei Trasporti e che sia stata installata secondo le prescrizioni dell’omologa. Ciò risulterebbe dalla documentazione prodotta dal Comune, contenente il decreto di omologa, le dichiarazioni integrative del costruttore e dell’installatore, le schede tecniche e i progetti, nonché la documentazione fotografica nel verbale di collaudo. Quindi, in caso di ricorso al Giudice di Pace, si perdono i 43 euro di tassa sull’opposizione. Invece, in caso di ricorso al Prefetto, la multa raddoppia: si vola a 324 euro.
Le prove della violazione
Analizzando nel dettaglio i tre fotogrammi prodotti risulta che il primo riprende il veicolo quando si trova prima della striscia di arresto con luce rossa già accesa. Si vedono il semaforo, la strada di provenienza, la via incidente e l'area di incrocio, cioè la panoramica dell'intersezione. Il secondo fotogramma riprende il mezzo quando esso ha superato la striscia di arresto con luce rossa accesa e l’incrocio. Il terzo fotogramma è un ingrandimento per la lettura del numero di targa. Prove schiaccianti che la violazione c’è stata.
Unica difesa
Cosa può fare il multato di fronte alla difesa del Comune? Poco e niente. È documentazione che fa fede fino alla querela di falso. Ma qui si entra in un campo minato, e davvero non conviene che il cittadino si avventuri per sentieri così impervi che potrebbero portare a sconfitte molto dure, anche sotto il profilo penale.