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Multe: autovelox, quel cartello non basta!

È la tesi particolare ma condivisibile, contenuta nella sentenza di un Giudice di pace

Moto - News: Multe: autovelox, quel cartello non basta!

Un Giudice di pace di Taranto, con sentenza numero 1516 del 2015, propone una tesi interessante, e pure condivisibile: il cartello “Attenzione, velocità controllata con dispositivo elettronico” prima di un autovelox non basta. Quindi, se arriva una multa a casa, il sanzionato può fare ricorso.


Su cosa si basa


Ricordiamo che per legge la presenza dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità devono essere segnalati con appositi cartelli, “con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità”. In più, il Codice della strada consente che, su tratti di strada determinati, quali autostrade, strade extraurbane principali, nonché ulteriori tratti di strada individuati dal Prefetto con apposito decreto, la presenza del dispositivo di rilevamento elettronico non debba essere obbligatoriamente presidiato dagli organi di polizia. Su quelle strade non sussiste l’obbligo di contestazione immediata dell’infrazione per eccesso di velocità. Ma ecco il nostro Giudice di pace: non basta che il cartello mobile riporti la scritta “Attenzione, velocità controllata con dispositivo elettronico”, essendo sufficiente solo per i casi di contestazione “immediata”.


Secondo il magistrato…


… la Pubblica amministrazione è tenuta ad apporre idonea segnaletica, che riporti le seguenti indicazioni: il tratto di strada su cui l’accertamento viene effettuato; il tipo di accertamento, cioè che esso avviene con meccanismi automatici e senza l’obbligo di contestazione immediata; la legge che consente tale tipo di accertamento; i tipi di infrazione per i quali vengono utilizzati i dispositivi e i mezzi tecnici di controllo del traffico. Se non lo fa, la multa è nulla. Sentiamo il Giudice: “Nel verbale impugnato sul punto non vi è alcuna indicazione di aver adempiuto all’obbligo di completa informazione [di legge]. In altre parole, non è sufficiente che il cartello mobile riporti soltanto ‘Attenzione, velocità controllata con dispositivo elettronico’, poiché questo tipo di cartello può essere sufficiente nell’ipotesi di contestazione ‘immediata’, ma nell’ipotesi di contestazione differita, sullo stesso segnale deve essere inserita quantomeno la specificazione aggiuntiva ‘e con esonero della contestazione immediata”.

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