La Cassazione, quarta sezione penale, con sentenza 17.684 del 28 aprile 2015 conferma e ribadisce quanto stabilisce il Codice della Strada: si configura il reato di guida in stato di ebbrezza anche alla guida di una bicicletta, non rilevando a tal fine che il velocipede sia un veicolo non motorizzato. Tuttavia, ecco la differenza, non c’è la sanzione accessoria della sospensione della patente guida. Proprio perché per la guida delle biciclette non è richiesta nessuna patente.
Tesi respinta
II ricorrente sosteneva che debba essere applicato alla sanzione penale il medesimo principio interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che non può essere applicata a chi guida ubriaco in bici. Niente da fare: la Cassazione (giustamente) respinge questa tesi.
Per la sicurezza
Il reato di guida in stato di ebbrezza si realizza anche alla guida di una bicicletta, perché anche i velocipedi sono mezzi idonei a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale. La Cassazione (terzo grado) fa quindi perdere per la terza volta un cittadino beccato ubriaco in bici, che già aveva perso in tribunale (primo grado) e appello (secondo grado). II ricorso è, dunque, infondato e va rigettato; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.