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Alla guida di un “cinquantino” senza patente? La multa è salatissima

La Cassazione si pronuncia: nessun reato, ma multa da oltre 5.000 euro

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Cosa rischia chi guida un cinquantino senza patente? Del caso si è occupata di recente la Cassazione, con sentenza 58468 di fine 2018, resa nota da poco.

La guida di un ciclomotore senza patente da parte di un soggetto sottoposto a misure di prevenzione ricade sempre nelle previsioni dell’articolo 116 del Codice della Strada e non costituisce reato. Quindi illecito amministrativo sì, comportamento da Codice Penale no.

La sanzione

Chi conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.110 euro.

La stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino a un anno. Per le violazioni è competente il tribunale in composizione monocratica.

Così dal 2016

Il tutto in quanto la condotta di guida senza patente prevista dal codice della strada non è oggi più prevista dalla legge come reato a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, decreto legislativo 8/2016, che ha trasformato in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 116, comma 15, Codice della Strada.

Magari una norma discutibile, in un’epoca di guidatori senza patente, in stato alterato da alcol e droghe, con mezzo non revisionato e senza assicurazione. In attesa di una riforma della norma in questione, deve essere la sanzione a scoraggiare i "furbetti" pronti a montare in sella senza scrupoli.

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