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Autovelox: se c'è taratura, il giudice non può indagare sul certificato

La Cassazione fa chiarezza sulle regole che riguardano gli apparecchi di rilevamento delle infrazioni

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Fondamentale sentenza della Cassazione in tema di autovelox: è la della sesta sezione civile, numero 18354/18, depositata il 12 luglio. La premessa è che, secondo la Corte Costituzionale (sentenza 113/2015), tutti gli autovelox devono essere sottoposti a taratura periodica. È irragionevole che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità possano essere utilizzate nello svolgimento di accertamenti irripetibili sulla base di una presunzione di corretto funzionamento anche a distanza di anni, basata sulla «sola conformità al modello omologato. Ma ora la Cassazione va oltre.


Secondo principio


In presenza di un certificato di taratura, del quale non sia contestata la provenienza da soggetto abilitato all'adempimento, non è dato al giudice di merito di spingere il proprio esame sino alla verifica delle modalità con le quali la stessa taratura è stata effettuata. In altre parole, il certificato basta e avanza. Se il multato ha dubbi sul funzionamento dell’autovelox, il giudice non può disporre un’analisi di come sia avvenuta la taratura. Insomma, ci si deve fidare.


Come per l’omologazione


D’altronde, per l’omologazione degli autovelox accade qualcosa di simile. Viene omologato un singolo specifico apparecchio: tutti gli altri sono conformi al primo, così come promesso da chi produce questi strumenti. Allo stesso modo, se c’è il certificato di taratura periodica, il documento è sufficiente. Vale però la pena di ricordare ogni quanto serve la taratura: una volta l’anno. Solo i misuratori di velocità utilizzati in modalità completamente automatica dovrebbero essere sottoposti a una verifica metrologica presso la casa costruttrice, abilitata dalla certificazione di qualità secondo le norme ISO 9001 e seguenti, oppure presso uno dei soggetti accreditati dal Sistema nazionale di taratura, con cadenza almeno annuale. Oppure conformemente alle indicazioni contenute nel certificato di approvazione e dalle istruzioni di funzionamento fornite dal costruttore.

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