Tu sei qui

Passo Sella chiuso d’estate: il sì del TAR

La strada sulle Dolomiti può essere chiusa per tutelare il paesaggio

Moto - News: Passo Sella chiuso d’estate: il sì del TAR

Vincono le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono interrompere il passaggio veicolare sul passo Sella durante il periodo estivo adducendo motivazioni di tutela del territorio e non ragioni di prevenzione dell'inquinamento: lo ha chiarito il TAR Trento con la sentenza 54 del 6 marzo 2018. Contro la chiusura del Passo Sella, alcuni operatori turistici hanno proposto censure al collegio, ma senza successo: lo riporta PoliziaMunicipale.it.


Questione paesaggio e inquinamento


Il divieto ha permesso di evitare il passaggio sull'importante passo dolomitico di almeno 2.000 veicoli a motore ogni giorno, spiega il TAR. Risultano infatti ammessi alla circolazione in deroga i mezzi elettrici, i velocipedi e i mezzi di servizio pubblico. Tutte le censure sono state ritenute infondate e inammissibili. Il decreto legislativo 46/2016, specifica la sentenza, attribuisce innanzitutto alle Province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di adottare misure di limitazione del traffico per tutelare il patrimonio ambientale delle dolomiti. Dunque l'ordinanza adottata dalla provincia di Trento non fa alcun riferimento alla tutela della salute o a una limitazione dell'inquinamento, ma solo alla tutela paesaggistica.


Serve solo il parere


Per adottare questo severo provvedimento, le Province autonome sono però tenute a richiedere un preventivo parere al ministero dei Trasporti. Parere peraltro rilasciato favorevolmente, anche se non vincolante. Alla particolare fattispecie in esame non si applica neppure l'istituto della conferenza dei servizi, prosegue il collegio. E le motivazioni adottate appaiono coerenti trattandosi di una misura di conservazione del paesaggio tutelato dall'Unesco. Le stesse misure alternative per la viabilità individuate dalla Provincia a parere del TAE sono giustificate e coerenti.


Non c’è un blocco totale


I limiti al traffico veicolare previsti dall’ordinanza delle Province autonome non sono assoluti, bensì relativi soltanto a determinate fasce orarie di un giorno alla settimana, soltanto ad un circoscritto periodo dell’anno e a determinate tipologie di mezzi di trasporto. Infine, stando al Consiglio di Stato (sentenza 2031/2017), una parziale limitazione della libertà di circolazione e di iniziativa economica è giustificata quando discende dall’esigenza di tutela del patrimonio culturale ed ambientale, specie di rilievo mondiale o nazionale.

Articoli che potrebbero interessarti