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Legge Concorrenza: cinque cose da sapere

Cosa cambia per chi ha un veicolo con le nuove norme

Moto - News: Legge Concorrenza: cinque cose da sapere

Si chiama legge annuale per la concorrenza e il mercato, è la numero 124 del 4 agosto 2017, in vigore dal 29 agosto, e introduce novità di rilievo per chi ha un veicolo. Si tratta di norme che hanno fatto molto discutere, tanto da richiedere due anni e mezzo di “ping pong” fra Camera e Senato, con diverse lobby a battagliare sui cavilli. Regole che susciteranno ancora polemiche in futuro, visto che in certi casi devono arrivare decreti di attuazione per renderle effettive.


 


1) Con la legge Concorrenza viene soppressa dal 10 settembre 2017 l’attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari: oggi ha l’esclusiva in materia di spedizione delle multe da Codice della Strada a casa del proprietario della moto; da quella data, il mercato sarà invece aperto ai privati. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) determinerà i requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità, per il rilascio delle licenze individuali relative alla notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e alle notificazioni delle violazioni del Codice della Strada.


 


2) La legge Concorrenza integra l’articolo 201 del Codice della Strada: obiettivo, consentire l’accertamento della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi attraverso gli appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento. Insomma, autovelox e Tutor che scovano da sé chi viaggia senza Rc moto o Rc auto. Non sarà necessaria la contestazione immediata: l’invito a esibire i documenti Rca arriverà a casa del proprietario del mezzo. Il tutto avverrà incrociando le informazioni di due database: quello Ania (Associazione assicurazioni) e quello della Motorizzazione. Non è necessaria la presenza degli organi di Polizia stradale se l’accertamento avviene mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Attenzione: manca ancora l’omologazione, serve un decreto.


 


3) Incidenti: la scatola nera dell’auto sarà ancora più importante. Le risultanze della black box avranno un peso notevole per capire di chi è la colpa del sinistro, e quindi per stabilire chi ha diritto al risarcimento Rca. Si intende attribuire piena prova nei procedimenti civili alle risultanze della scatola nera conforme alle caratteristiche tecniche e funzionali, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo. Le risultanze delle scatole nere devono essere rese fruibili alle parti. Deve inoltre essere garantita l’interoperabilità e la portabilità delle scatole nere nel caso di passaggio a una diversa compagnia assicurativa. Le imprese assicurative devono trattare i dati raccolti con le scatole nere nel rispetto della normativa sulla privacy e non li possono utilizzare per finalità diverse.


 


4) Sconti Rca? C’è da aspettare. Servono decreti del Governo, più indicazioni specifiche da parte dell’Ivass, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni. In teoria, l’automobilista con la vettura che ha la scatola nera avrà diritto a uno sconto: non si sa di quanto. Un secondo sconto all’automobilista residente al Sud, in zone “calde” in fatto di incidenti e truffe Rca, che è virtuoso: è in prima classe di merito e non causa mai incidenti. Anche in questo caso, nulla si sa sullo sconto. E per chi ha una moto o una scooter? In teoria, chi sottopone il mezzo a ispezione da parte della compagnia ha diritto a uno sconto; ma la norma va chiarita: nessuno ha ancora capito quali siano i veicoli coinvolti e come si debba procedere con l’ispezione.


 


5) I testimoni di incidenti vanno indicati subito nel Modulo blu della constatazione amichevole. Oppure dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa e non più tardi. Se l’indicazione dei testimoni manca, deve essere richiesta dalla compagnia: l’assicurazione invia una raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Altrimenti, i testimoni non valgono: una norma anti-truffa. Si vuole limitare il fenomeno dei testi di professione, e recidivi: quelli che compaiono in più di 3 incidenti nell’arco di 5 anni.


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