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Multa, 10 cose che forse non sai sul ricorso al Prefetto

Una mini-guida per far valere i propri diritti...

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Purtroppo spesso è così: i vostri diritti di utenti, cittadini, motociclisti non sono molto tutelati se prendete una multa. Infatti, il rischio di subire una seconda batosta dopo averne già presa una è elevatissimo. Il motivo? Facile. Guardate il meccanismo “costruito” negli anni: pare quasi “su misura” per i Comuni che appioppano multe a ripetizione con le telecamere. Potete fare ricorso al Giudice di Pace, ma dovete pagare 43 euro di tassa allo Stato. In alternativa, c’è il Prefetto: gratis. Ma se perdete, pagate il doppio della multa originaria. Analizziamo comunque questa seconda via, che è gratuita: almeno non si perde in partenza…


1) Come ricorda prefettura.it, il ricorso al Prefetto può essere presentato solo se la sanzione in misura ridotta non è stata pagata, altrimenti il ricorso è inammissibile. È necessario indicare nel ricorso tutti gli esatti estremi del verbale che si vuole impugnare, ed anzi è opportuno allegare al ricorso una chiara fotocopia del verbale.


2) Avete 60 giorni dalla notifica della multa per fare ricorso al Prefetto competente per il luogo in cui c’è stata l’infrazione. Quindi, se abitate a Napoli e avete commesso la violazione a Bolzano, è qui che dovete fare ricorso.


3) Il ricorso si redige in carta libera, anche utilizzando un linguaggio semplice e conciso, purché nel testo venga esplicitamente manifestata la volontà di proporre ricorso al Prefetto, e spiegando con chiarezza la motivazione del ricorso, che va firmato in originale e va presentato o inviato allo stesso organo accertatore che ha redatto il verbale (Polizia Locale, o Polizia Stradale, o altro) tramite raccomandata con avviso di ricevimento. L’organo accertatore provvederà a trasmettere il ricorso all'Ufficio Territoriale del Governo.


4) È possibile anche inviare il ricorso con raccomandata (con avviso di ricevimento) direttamente all'Ufficio Territoriale del Governo, ma in tal caso è previsto un allungamento del termine del procedimento di ulteriori 30 giorni rispetto il termine complessivo ordinario di 180 giorni.


5) Vista l'equiparazione per legge tra la posta elettronica certificata e la notifica a mezzo posta, può essere presentato utilizzando la Posta Elettronica Certificata (PEXC) avendo cura di rispettare le seguenti indicazioni, pena l'inammissibilità del ricorso stesso: la PEC dev’essere intestata a voi ricorrenti; il ricorso deve essere firmato digitalmente da voi titolari della PEC/ricorrenti.


6) Il ricorso va inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata. Alternativamente, può essere presentato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di solito indicato nel verbale, ai sensi dell’articolo 203 del Codice della Strada.


7) Conservate la ricevuta della raccomandata con cui è stato inviato il ricorso. Il Prefetto può decidere il ricorso entro un termine complessivo di 180 giorni dalla spedizione (o presentazione) del ricorso all'organo accertatore, oppure 210 giorni se il ricorso venne spedito dal ricorrente direttamente all'Ufficio Territoriale del Governo. Dopo tale termine, il ricorso ammissibile che non sia stato rigettato si intende accolto, perciò non dovrà essere pagata alcuna sanzione pecuniaria, e non verranno detratti punti dalla patente. Se invece, entro il termine anzidetto, il ricorso viene rigettato, l'organo accertatore provvederà a notificare il decreto di rigetto e di ingiunzione di pagamento agli interessati, entro 150 giorni dalla data di emissione di tale decreto.


8) Se chiedete di venire personalmente sentiti dal Prefetto, i termini restano sospesi per tutto il tempo da quando ricevete la convocazione, fino al giorno fissato per lo svolgimento dell’audizione.


9) Se vincete, caso chiuso. Se perdete, multa raddoppiata: la legge dice infatti che l’importo di cui viene ingiunto il pagamento non può (per legge) essere inferiore al doppio del minimo edittale per quella determinata violazione.


10) Se il Prefetto respinge un ricorso, potete ricorrere al Giudice di Pace, come viene spiegato in calce al provvedimento del Prefetto. Presso le segreterie degli Uffici Giudiziari possono essere richieste le informazioni relative ai ricorsi ai Giudici di Pace e/o ad altri organi giudiziari. Entro 30 giorni.

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