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Guidi ubriaco? Non supererai il concorso per la Guardia di Finanza

Lo stabilisce il Consiglio di Stato: chi alza il gomito non ha i requisiti morali

Moto - News: Guidi ubriaco? Non supererai il concorso per la Guardia di Finanza

Fra le varie soluzioni lavorative che in molti valutano per avere un futuro, ci sono l’esercito, la Guardia di Finanza, i Carabinieri e quant’altro: molti giovani valutano questa opzione, come dimostrano gli iscritti ai concorsi. Per 10 posti, si presentano in 1.000. Ma attenzione a come guidate moto e auto, perché questo può incidere negativamente su una vostra eventuale candidatura.


Cosa dicono i giudici


Secondo il Consiglio di Stato, con una decisione seguita ad una lunghissima battaglia legale, un ragazzo deve restare escluso dal concorso per allievo finanziere a causa di un episodio di guida in stato d’ebbrezza risalente a molti anni prima. Ma perché il candidato aveva proposto ricorso al Consiglio di Stato? Sosteneva che il procedimento penale a suo carico era stato archiviato e la patente restituita. I giudici hanno detto, rovesciando la tesi di primo grado: la guida in stato d’ebbrezza è indice di assenza del requisito relativo al possesso della qualità morali e di condotta previste dal bando.


Oltre ogni limite


Va comunque detto che il ragazzo alla guida del mezzo era proprio ubriaco fradicio: tasso di 2,81 grammi di alcol per litro di sangue. Contro un limite di 0,5 grammi. E contro una tolleranza zero per chi ha meno di 3 anni di patente: i neofiti non possono bere prima di guidare. Un guidatore del genere è una “mina vagante”, pronta a uccidere un altro utente della strada, un bambino, o a uccidere se stesso. Tant’è vero che il reato di omicidio stradale, introdotto nel marzo 2016, punisce più severamente anche chi guida sotto l’effetto di alcol o droga. La tesi del Consiglio di Stato è pertanto condivisibile.


Invece, il TAR la pensava così


Viceversa, nella sentenza di primo grado, il TAR del Lazio la pensava diversamente: “L’episodio di guida in stato di ebbrezza avvenuto a distanza di un considerevole periodo di tempo dall’espletamento del concorso per l’ammissione nel Corpo della Guardia di Finanza che, seppur censurabile sotto il profilo morale, non riveste tuttavia valenza tale da sorreggere un giudizio di esclusione dal concorso stesso per mancanza dei requisiti morali e di condotta”. Non sarebbe un comportamento “da cui si possa evincere, in assenza di ulteriori valutazioni ed elementi di fatto, l’inidoneità, sotto il profilo comportamentale e morale, a esercitare i compiti propri del Corpo della Guardia di Finanza”.

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