Tu sei qui

Incidente: 5 cose che (forse) non sai sui tempi di risarcimento

Ci sono situazioni che spesso ci colgono impreparati. Cerchiamo di fare chiarezza...

Moto - News: Incidente: 5 cose che (forse) non sai sui tempi di risarcimento

L’Ivass (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) mette a disposizione una sezione preziosa per capire che cosa fare in caso di incidente, e soprattutto quanto tempo si deve attendere prima di vedere il risarcimento assicurativo. Dovete anzitutto compilare il modulo blu di constatazione amichevole, che l’impresa vi ha fornito al momento della sottoscrizione della polizza e inviarlo. In caso di accordo sulla dinamica del sinistro, è importante che il modulo blu venga firmato da entrambi i conducenti coinvolti, per abbreviare le tempistiche del risarcimento dei danni; in caso di disaccordo, è comunque utile compilare il modulo singolarmente per fornire la propria versione della dinamica del sinistro. Ma vediamo proprio le tempistiche.


1) La procedura di risarcimento diretto è di gran lunga la più diffusa. Potete attivarla rivolgendovi direttamente alla vostra compagnia, se nell’incidente sono stati coinvolti solo due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia, se non siete responsabili del sinistro (o lo siete solo in parte). Con questa procedura potete chiedere il risarcimento diretto dei danni al veicolo e alle cose trasportate e/o delle lesioni fino a 9 punti di invalidità (dette lesioni lievi). La procedura di risarcimento diretto è applicabile anche se sull’uno o sull’altro veicolo coinvolto nell’incidente sono presenti oltre ai conducenti altre persone (terzi trasportati) che hanno subìto lesioni anche gravi (oltre i 9 punti); non si applica, invece, in caso di danni fisici subìti da passanti.


2) Negli altri casi (incidenti nei quali siano rimasti coinvolti più di 2 veicoli o a causa dei quali siano derivate lesioni a passanti o lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità, e incidenti con veicoli immatricolati all’estero) dovrete seguire la procedura di risarcimento ordinaria. Occorre, quindi, fare richiesta di risarcimento all’impresa del veicolo responsabile dell’incidente.


3) Termini per l’offerta del risarcimento. Qualsiasi procedura sia stata attivata, l'impresa è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona.


4) ll termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se i due conducenti dei veicoli coinvolti sottoscrivono congiuntamente il modulo di constatazione amichevole di incidente (C.A.I. o modulo blu). Per il caso di lesioni alla persona, occorre sapere che i 90 giorni decorrono dalla data di presentazione di un certificato medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione dei postumi.


5) Ovviamente, dopo che l’impresa vi ha fatto l’offerta, sta a voi capire se è congrua. Se sì, accettate, e allora entro 15 giorni avrete il bonifico. Se no, allora non vi resta che andare in causa con la compagnia: i tempi si allungano.

Articoli che potrebbero interessarti