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Revoca della patente: caos!

Sul ritiro della licenza di guida, regna la confusione...

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Il Codice della Strada prevede la revoca della patente (più esattamente, un ritiro prolungato della licenza di guida) per chi guida ubriaco o drogato: fin qui, ci siamo. Parliamo di una elevata quantità di alcol (oltre 1,5 grammi ogni litro di sangue), e di un incidente dovuto proprio all’ebbrezza, o a sostanze stupefacenti. Più, fra l’altro, 1.500 euro di multa. Ma esattamente la revoca (di tre anni) quando scatta? E, quindi, da che data il conducente potrà riavere la patente e tornare a guidare?


La tesi del Consiglio di Stato


Stando alla sentenza del Consiglio di Stato numero 2416 del 6 giugno 2016, è possibile conseguire una nuova patente da un momento preciso: da quando siano trascorsi tre anni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il reato. Quindi, prima c’è la contestazione della violazione da parte dell’organo accertatore (il poliziotto o il carabiniere multano); poi la questione viene discussa in tribunale; infine, dalla sentenza che mette la parola fine alla storia, si conteggiano i tre anni.


La tesi del TAR


Ma a spiazzare tutti sono altri giudici: una sentenza 1014 del 12 settembre 2016 del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. Che interpreta in modo diverso il comma 3 ter dell'articolo 219 del Codice della Strada. Per il TAR, la data utile al fine del computo dei tre anni per il conseguimento di una nuova patente di guida è la data di contestazione della violazione. Perché? Facile. Se si ritenesse valida la data del passaggio in giudicato della sentenza, i tempi si allungherebbero a dismisura. Altro che tre anni di revoca: il periodo sarebbe superiore. In base alla complessità del processo. Il TAR ci va pesante: i tre anni di revoca della patente dalla violazione sono ragionevoli; i tre anni di revoca dalla sentenza definitiva sono anti-costituzionali. Alla fine, fra regole soggette a più interpretazioni e una giurisprudenza non univoca, è caos.

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