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Guida sotto gli effetti di alcol e droga: ancora caos!

La cassazione da interpretazioni contrastanti sulla guida in stato alterato

Moto - News: Guida sotto gli effetti di alcol e droga: ancora caos!

Ecco la prova che il Codice della Strada è ancora molto perfettibile e, secondo alcuni, andrebbe rifatto per intero: due sentenze della Cassazione che vanno a interpretare una norma bizantina, ma ognuna in modo diverso.


Come stanno le cose


C’è il raddoppio della sospensione della patente per i conducenti che, guidando mezzi altrui, rifiutano di sottoporsi all’alcoltest o al drogatest: Cassazione, sentenza 14169/2015. In questo modo, viene punito chi tenta di aggirare la norma del sequestro del veicolo, che scatta solo se il mezzo è di proprietà dell’ubriaco o del drogato. In questo modo, venivano interpretati gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento, il conducente è punito con le pene aumentate da un terzo alla metà. La condanna per questo reato comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.


E quindi?


Con sentenza 15184/2015, invece, la Cassazione dice no al raddoppio della patente. Il motivo? Una cosa sono le sanzioni penali, e un’altra le sanzioni amministrative accessorie come la sospensione della patente. Così, viene salvato il furbetto che si mette alla guida di un mezzo altrui ubriaco o drogato.

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