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Bici-pubblicitarie fuorilegge

Non in regola i conducenti delle bici-spot che fanno attività promozionale

Moto - News: Bici-pubblicitarie fuorilegge

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Il ministero dei Trasporti, con l'inedito parere del 25 settembre 2014, dice no alle "bici-spot". Come evidenzia poliziamunicipale.it, sono fuori legge i piloti delle biciclette pubblicitarie che svolgono attività promozionale per conto terzi a titolo oneroso salvo che si tratti di veicoli a noleggio con conducente. E i limiti dimensionali per la circolazione di velocipedi muniti di eventuale rimorchio sono fissi e stabiliti dal Codice della Strada.


Sono veicoli


Tutto è nato perché una persona ha richiesto chiarimenti sulle autorizzazioni necessarie per allestire biciclette pubblicitarie da noleggiare ai soggetti interessati alle loro promozioni commerciali: per il ministero, trattandosi di veicoli a tutti gli effetti, anche la disciplina della pubblicità da effettuare con i velocipedi è soggetta a particolari restrizioni. Ovvero alle previsioni dell'articolo 57 del Codice della Strada, che vieta espressamente la pubblicità stradale conto terzi a titolo oneroso. E riserva questa ipotesi solo ai mezzi pubblici come tram, autobus, taxi e noleggio con conducente.


Quali eccezioni


Con la modifica innestata nell'articolo 85 del Codice, ora anche i velocipedi possono essere adibiti a noleggio con conducente. Si tratta dei tricicli a pedali che iniziano a diffondersi in alcune città turistiche per permettere una mobilità ecologica nel rispetto delle aree ad alto flusso pedonale. O almeno questa è l’intenzione. Comunque, le biciclette hanno limiti geometrici stabiliti dalla legge e non possono eccedere, compreso un eventuale rimorchio, i tre metri di lunghezza. La massa trasportabile non può superare i 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio deve essere poi equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all'articolo 224 del regolamento. Nell'ipotesi residuale di pubblicità consentita su veicolo a due ruote a propulsione muscolare o di promozione di iniziative per conto proprio, attenzione alle condizioni previste dall'articolato in materia di installazioni pubblicitarie: se la pubblicità viene realizzata con pannelli aggiuntivi gli stessi non dovranno sporgere di oltre 3 centimetri rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

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