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Incidenti stradali: tre sentenze da riferimento

La Cassazione interviene sul danno biologico ed i tempi di prescrizione

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Torniamo ancora una volta sul tema incidenti, perchè la Cassazione si è pronunciata su tre casi importanti in tema di decreto ammazza-risarcimenti, tema che vede contrapposti l’Ania (Assicurazioni) da una parte, e Cupsit (patrocinatori stragiudiziali capitanati da Stefano Mannacio) e Associazione Vittime della Strada dall’altra.

SENTENZA NUMERO 1

La prima sentenza che ci interessa è la numero 9231/13, pubblicata il 17 aprile dalla Terza Sezione Civile della Corte Suprema, secondo cui il risarcimento del danno non patrimoniale ai congiunti della persona morta nell’incidente deve essere ultra personalizzato: ogni danneggiato ha diritto al risarcimento del pregiudizio nella sua integrità, compresi il danno morale e quello esistenziale. È stato accolto il ricorso della vedova dell’uomo investito da un’auto: il danno non patrimoniale costituisce lesione di un valore fondamentale della persona riconosciuto dalla Costituzione Europea, dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dal trattato di Lisbona. Parliamo proprio di danno biologico (che è poi al centro delle polemiche cui accennavamo in apertura): una menomazione psico-fisica della persona, che incide sul valore uomo in tutta la sua dimensione.

SENTENZA NUMERO 2

La vittima dell’incidente stradale ha diritto a farsi avanti con la richiesta del danno biologico nei confronti dell’ente proprietario della strada, dopo che quest’ultimo risulta già condannato per responsabilità da custodia. In sostanza, la vittima può dividere le richieste di rimborso. 
L’ente proprietario dovrà così pagare due volte, in seguito alla parcellizzazione della richiesta della vittima: lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza sentenza 8575/13, pubblicata il 9 aprile dalla terza sezione civile.

SENTENZA NUMERO 3

In caso di incidente grave, i due anni per chiedere i danni decorrono dalla sentenza che prende atto della morte del reo. Così la Cassazione, con la sentenza 8348/13, pubblicata il 5 aprile, a sezioni unite civili: dev’essere riconosciuto l’effetto interruttivo della prescrizione fino alla pronuncia della sentenza che dichiara l’estinzione del reato. Quindi, il termine biennale della prescrizione del danno decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che dichiara l’improcedibilità dell’azione.

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