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Rca: niente multa dopo i 15 giorni di scadenza

Il Ministero dell'Interno fa (finalmente) chiarezza

Moto - News: Rca: niente multa dopo i 15 giorni di scadenza

Parliamo di assicurazioni. Il 18 dicembre 2012, in merito ai 15 giorni successivi alla scadenza della polizza assicurativa scrivemmo questo: "Novità anche per il tacito rinnovo nei contratti di assicurazione Rca: non scatterà più in automatico il prolungamento della polizza alla scadenza annuale. Comunque, grazie a un emendamento del Senato, gli assicurati avranno un periodo di 15 giorni di tolleranza per tutti i contratti: in assenza della richiesta di disdetta, la copertura è valida anche se il proprietario non avesse ancora saldato il pagamento del premio Rca. Coì facendo, non si resta "imprigionati" alla vecchia Compagnia, ma si può passare da un’Impresa all’altra". Ma cosa succederebbe, qualora si venisse fermati dalle Forze dell’Ordine?

Ci siamo: nessun verbale per chi circola entro i 15 giorni successivi dal termine di scadenza del contratto assicurativo! Una circolare del Ministero dell’Interno ha finalmente chiarito la cosa; il conducente può continuare a esibire temporaneamente il vecchio certificato. Lo chiarisce dunque una circolare emessa dal Ministero che interpreta l’articolo 22 del decreto legge 179/12, che, come è noto, ha modificato il decreto legislativo 209/09 (codice delle assicurazioni private) introducendo l’articolo 170-bis sull’esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.

Prima che entrasse in vigore questa normativa, vi era l’obbligo di verificare la continuità tra la validità di un contratto assicurativo ed il successivo, consentendo così all’agente di polizia, nei casi di mancata copertura assicurativa, di accertare l’illecito solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza.

Resta naturalmente l’obbligo da parte della compagnia assicurativa di avvisare per tempo (il preavviso deve essere di almeno 30 giorni) il contraente della scadenza del contratto. La società assicurativa ha dunque l’obbligo di mantenere valida la garanzia prestata con la precedente assicurazione fino all’effetto della nuova polizza, vale a dire fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.

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