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Punti-patente: ricorso subito? Si può fare!

Via ai ricorsi immediati contro la sottrazione di punteggio

Moto - News: Punti-patente: ricorso subito? Si può fare!

Ci sono sentenze della Cassazione a sezione singola, importanti ma che possono anche essere contraddette da sentenze successive; ed esistono sentenze a sezioni unite: la numero 3936 del 27 settembre 2011 fa parte di questa seconda categoria, quindi è di estrema rilevanza. Ne diamo notizia solo oggi perché è stata depositata il 13 marzo 2012. In sintesi (l’ordinanza è lunghissima), la Cassazione fissa questo principio: chi riceve una multa a casa col taglio di punti-patente può contestare subito la sottrazione di punteggio, senza attendere l’invio della comunicazione a casa da parte dell’Anagrafe nazionale (del ministero dei Trasporti).

TUTTO IN UNO

Per la Cassazione, il destinatario di un verbale di multa può promuovere ricorso al Giudice di Pace, contestando la multa e contestualmente la sanzione accessoria della decurtazione dei punti, senza rimanere in attesa della comunicazione del Ministero.

NORMA INTRICATA

Ricorderete infatti che se il proprietario di un'auto commette un'infrazione taglia-punti per eccesso di velocità (o per un’altra violazione rilevata con strumenti elettronici a distanza), dopo essersi visto recapitare la multa, deve comunicare il nome del guidatore alla Polizia o ai Carabinieri: la sottrazione del punteggio è a carico dell’effettivo trasgressore. Se invece non ricorda il nome del conducente, riceve una multa supplementare di 269 euro, senza che nessuno perda punti-patente.

GLI ERMELLINI

Ecco cosa hanno scritto i giudici: "ln tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della Strada che, ai sensi dell'articolo 126-bis del Codice della Strada, comportino la previsione dell'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione - di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento - ha interesse e può quindi proporre opposizione dinnanzi al Giudice di Pace, ai sensi dell'articolo 204-bis del Codice della Strada, onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida". Alla fine, "la Corte, pronunciando a sezioni unite, accoglie il quinto motivo del ricorso [sul taglio dei punti]; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non operante la decurtazione dei punti dalla patente di guida dell'opponente. Compensa le spese dell'intero giudizio". Vuol dire che ognuno pagherà le proprie spese legali.


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