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Stangata benzina: rincari da stamattina

Benzina: +10 cent, gasolio +13,6 cent, salgono anche GPL e metano

Moto - News: Stangata benzina: rincari da stamattina

Rifornirsi di carburante da stamattina costa ancora di più. Aumenta il prezzo di tutto: benzina, diesel, GPL e metano. E' l'effetto del decreto Salva Italia sulla rete di distribuzione in Italia inaspettatamente in vigore da ieri con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e che mira a compensare i tagli al trasporto pubblico locale decisi dalla precedente manovra Tremonti. Ed ecco allora che con l'IVA al 23% il rincaro ammonta a circa 10 centesimi per la benzina, 13,6 centesimi per il diesel, 2,7 per il GPL e 4 millesimi al metro cubo per il metano. Si viaggia quindi verso i 2 euro al litro, mentre il ministro dello Sviluppo, Corrado Passera, rassicura i nostri cugini automobilisti, bersagliati anche dal superbollo. Ieri sera, intervenuto a Porta a Porta, ha riconosciuto l'importanza della liberalizzazione della rete dei carburanti, che dovrebbe far abbassare i prezzi, ed ha promesso che "ci torneremo di sicuro. Non tutti i dossier potevano essere realizzati. Abbiamo fatto tutto in una settimana".

I PREZZI DI OGGI

I prezzi raccomandati ai gestori per il servito sono saliti a livello medio nazionale a 1,715 euro/litro per la benzina, 1,705 euro/litro per il diesel e 0,750 euro/litro per il GPL. A livello Paese, si legge su quotidianoenergia.it, "il prezzo medio praticato della benzina (in modalità servito) va oggi dall'1,697 euro/litro degli impianti Esso all'1,709 di quelli Tamoil (no-logo a 1,602). Per il diesel si passa dall'1,677 euro/litro di IP all'1,691 di TotalErg (no-logo a 1,567). Il GPL, infine, è tra lo 0,735 euro/litro di Eni e lo 0,750 di Shell (no-logo giù a 0,721)".

GIA' STABILITI ALTRI RINCARI NEL 2012 E NEL 2013
E non finisce qui. Il decreto Salva Italia, lo ricordiamo, stabilisce tra le altre cose che a partire dal primo gennaio 2012 le accise aumentino ancora: da 622 a 704,2 millesimi per litro di benzina; da 481,1 millesimi a 593,2 millesimi per litro di gasolio; 267,77 millesimi per il GPL e 0,00331 euro per metro cubo di metano. Si legge poi nel decreto che a decorrere "dal primo gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unico richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri".

LE ACCISE NEL TESTO DEL DECRETO "SALVA ITALIA"
Di seguito riportiamo il testo dell'art. 15 del decreto relativo all'aumento della tassazione sui carburanti:
Art. 15 - Disposizioni in materia di accise
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nelle misure sottoindicate:
a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;
d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unico richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.
3. Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1, lettera a), e 2, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera b), e 2, è rimborsato, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

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