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Incidenti da animali? Rimborso non facile

La Cassazione: abbiamo diritto al risarcimento del gestore dell'autostrada. Ma è un'impresa...

Moto - News: Incidenti da animali? Rimborso non facile

Nella foga di semplificare le questioni attinenti alla circolazione stradale, molti siti Internet hanno dato per scontato un concetto: in autostrada, se un animale in mezzo alla carreggiata (giunto lì dalle zone limitrofe) ci impone di frenare o ci fa sbandare, causando danni al veicoli o lesioni fisiche, allora abbiamo diritto al risarcimento totale. Lo avrebbe stabilito la Cassazione di recente. Ma è proprio così? Facciamo un passo alla volta.

La Cassazione, nella sentenza 11016 del 19 maggio 2011, ha ribadito (già altre volte s’era espressa su faccende analoghe) che sussiste in capo all’ente gestore dell’autostrada la responsabilità per i danni causati ai guidatori (automobilisti e motociclisti) da un animale sulla carreggiata. Per esempio, se una volpe attraversa la carreggiata, noi con la nostra moto la evitiamo ma sbandiamo, e facciamo un incidente, i danni ci verrebbero risarciti dopo averne fatta domanda al gestore: questa la tesi che si legge sul Web. Purtroppo, la realtà è ben diversa.

Anzitutto, il gestore quasi certamente si opporrà alla nostra richiesta: alle società concessionarie, conviene sempre dire di no, così il guidatore deve sorbirsi la causa. Secondo, in tribunale, il gestore potrebbe dimostrare il caso fortuito: la presenza della bestia doveva considerarsi imprevedibile e inevitabile. Terzo, dovremo dimostrare che è impossibile evitare l’incidente. E quarto, ci toccherà spartire il bottino della causa (se si vince) con l’avvocato o con l’esperto in infortunistica stradale, magari anticipando la parcella. E se si perde (non è detto che chi ha ragione vince), sono dolori: pagheremo spese legali salate.

Dalla nostra parte ci sono la Cassazione e l’articolo 2.051 del Codice civile: "Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".
C'è poi l’articolo 2.043: "Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Ma dalla parte del gestore giocano il fattore tempo (la giustizia è lentissima), denaro (il guidatore magari anticipa la parcella al professionista che lo difende), paura: il timore dell’utente di mettersi contro una società che dispone di un’équipe di legali.

In definitiva, imbarcatevi nel processo solo se avete prove certe e schiaccianti, col supporto di un valido professionista.


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