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Non paghi? L'officina trattiene il mezzo

Lo ha confermato la Cassazione: in caso di inadempienza, veicolo trattenuto

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La concessionaria ci avvisa che il mezzo è pronto, ci presentiamo e, di fonte alla richiesta dell’officina per la riparazione o il tagliando, ci rifiutiamo di pagare. Al che, ci possono trattenere il veicolo finché non saldiamo il debito. Questo ha stabilito (o meglio confermato), in due parole, la Cassazione con sentenza numero 17295 del 4 maggio 2011.
Il tutto era nato da una vicenda di qualche tempo fa: di fronte a un conto finale superiore al preventivo, il proprietario del mezzo s’era rifiutato di pagare. Il titolare dell’officina s’era allora rifiutato di restituire il bene mobile, manifestando l’intenzione di trattenerlo fino al pagamento. Da qui, la querela del proprietario del veicolo verso il meccanico per appropriazione indebita. Ma i giudici avevano disposto il sequestro del mezzo con decreto poi confermato con l’ordinanza del Tribunale della libertà. Alla fine, si è andati in Cassazione, con decisione favorevole al meccanico.

Alla base, c’è il diritto di ritenzione: il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno. A nulla è valso il tentativo di far passare l’appropriazione indebita: chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro.

Certo, le cose cambiano, e di molto, se il preventivo è notevolmente inferiore al costo finale della riparazione. Per intenderci, volendo dare numeri orientativi, un 10% di differenza fra fattura e preventivo non può autorizzare il proprietario a non pagare, mentre parrebbe dare la possibilità al meccanico di trattenere il mezzo. Ma se il costo finale è, diciamo, il doppio del preventivo, reputiamo che lo scenario sia diverso e vada valutato in altro modo. La Cassazione, insomma, s’è pronunciata su un caso specifico, e non crediamo sia possibile estendere il principio a qualsiasi situazione.

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