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Garanzia moto e scooter: nuovo decreto-legge, ecco cosa cambia

Più diritti al cliente e più doveri per i venditori: con il decreto legislativo 170/2021 l'Italia finalmente fa propria la nuova normativa europea sulle garanzie obbligatorie di legge

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Ci sono voluti più di due anni, ma alla fine anche l'Italia si adegua alla direttiva europea del 2019 che regola il funzionamento delle garanzie obbligatorie di legge a cui tutti i produttori di beni fisici e digitali devono attenersi. Naturalmente in questa definizione rientrano anche le moto e gli scooter. Ecco quali sono i diritti del cliente e i doveri del venditore secondo il nuovo decreto.

La responsabilità degli aggiornamenti

Nel mondo automotive ormai gli aggiornamenti dei software ma anche di parti fisiche dei mezzi sono all'ordine del giorno. La nuova normativa dispone l'obbligo del venditore di informare il cliente sugli aggiornamenti disponibili che sono necessari per mantenere la conformità del mezzo (e quindi la validità della garanzia) e se il contratto di vendita li prevede. E cosa succede se l'installazione di un nuovo componente compromette la nostra moto? Il cliente può rivalersi sul produttore in caso di istruzioni mancanti o poco chiare.

Aumenta il periodo di garanzia

La direttiva europea cambia anche i termini della garanzia: rimane di 24 mesi in termini generali, ma il diritto di presunzione, ovvero il lasso di tempo entro il quale il cliente può notare l'insorgenza di un difetto di produzione, aumenta da 6 a 12 mesi. Se infatti il difetto arriva entro i 12 mesi dall'acquisto si può reclamare il difetto di fabbrica. Rimane invariato invece il principio per cui, per un difetto lieve, non porta al diritto di risoluzione del contratto.

Più tutele per chi acquista

Spesso, non tanto nel nostro settore quanto nel mondo dei beni di largo consumo, i produttori e i venditori vantano garanzie promozionali che non corrispondono alla realtà. Il nuovo decreto legge recepisce dalla direttiva europea l'obbligo di fornire la garanzia su un “supporto durevole” che quindi non modifichi i termini in corso d'opera. Un'ulteriore tutela per il cliente e un paletto fissato per produttori e venditori.

 

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