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Omicidio stradale? Per le Vittime della strada è inutile

L’Associazione Vittime della strada stronca il disegno legge sull’omicidio stradale: “Sanzioni troppo lievi”

Moto - News: Omicidio stradale? Per le Vittime della strada è inutile

Nuovo reato di omicidio stradale: è polemica sulle modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale previste dal disegno di legge (nel testo adottato dalla commissione Giustizia del Senato il 24.03.2015). Che verrà discusso in Parlamento nelle prossime settimane, anche su impulso del premier Renzi che, da quando si è insediato, ha promesso l’introduzione del reato di omicidio stradale.


Cosa c’è oggi


Per capire di che si parla, basta sapere che oggi, per un incidente in stato alterato da alcol o droga, c’è l’omicidio colposo (dovuto a imprudenza, imperizia): chi cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. Lo dice l’articolo 589 del Codice Penale.


Cosa potrà esserci domani: anche per le moto


Il disegno legge prevede l’articolo 589 bis, ossia il nuovo reato di omicidio stradale: chi, ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo (sì, anche di una moto, attenzione) o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni. Chi lo fa procedendo a una velocità pari al doppio di quella consentita, è punito con la reclusione da sei a nove anni, anche se sobrio. La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che si dà alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, dal quale sia derivata la morte di una persona. Se causa la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può superare gli anni diciotto. Senza dimenticare che l’omicidio stradale scatta pure se ci sono lesioni fisiche d’un certo tipo.


Le critiche dell'AIVIS


Durissima, a tale proposito, l’Associazione Vittime della Strada, secondo cui il disegno di legge è una riforma inutile: con una pena minima di 5 anni per guida in stato psicofisico alterato, e con le attenuanti generiche e le riduzioni di un terzo per il patteggiamento o il rito abbreviato, le pene finali torneranno sotto i 3 anni e così non cambierà nulla, garantendo ai criminali stradali di non andare in carcere. “Chi può impedire al giudice di partire dal minimo nell’applicazione della pena?”, si chiedono le Vittime. Inoltre, per l’eccesso di velocità la pena minima prevista è di 4 anni e si applica allorquando la velocità raggiunga il doppio del consentito: “Si vuole forse dire che si può sottovalutare la trasgressione delle norme sulla velocità, basta che non si arrivi al doppio?”, è la chiosa dell’Associazione.


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