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Veicoli d'interesse storico e collezionistico: circolazione e fiscalità

Un Convegno dell'Asi chiarisce alcuni aspetti importanti su moto e auto "d'Epoca"

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Il settore delle "moto e auto d’epoca" desta prima o poi interesse in qualsiasi appassionato di motori. Ciò accade perché normalmente chi ha una passione finisce per interessarsi alla sua storia che sia essa legata al costume o alla tecnologia.
Fortunatamente il mercato di "auto e moto d’epoca" è uno di quelli che negli ultimi anni ha risentito meno della crisi, ma di certo non ha goduto di grande tranquillità, visto che leggi, ordinanze, decreti e divieti si sono susseguiti a ritmo abbastanza serrato, causando molto spesso delle situazioni di grossa incertezza.
Non è un caso, infatti, che anche noi, in apertura di questo articolo abbiamo virgolettato la dicitura "moto e auto d’epoca", sì perché secondo la classificazione in vigore in Italia avremmo dovuto scrivere veicoli di interesse storico e collezionistico, e ciò perché secondo la legislazione vigente, le auto e moto d’epoca sono solo quelle che sono state cancellate dal P.R.A. perché conservate in musei o locali pubblici o privati. Detto ciò, e chiarito che tutti gli appassionati di auto e moto d’epoca ora sanno che sono in possesso di un veicolo d’interesse storico e collezionistico, andiamo oltre e cerchiamo di capire le finalità del convegno indetto dall’Asi.

SALVAGUARDIA E SVILUPPO DEL COLLEZIONISMO

Ecco: gli intenti del convegno che l’Asi ha indetto a Roma lo scorso 16 novembre sono stati di dibattere i temi caldi del mondo automotoristico riunendo un convitto di "esperti" della materia che hanno relazionato su varie problematiche.
Al di là degli utili ed interessanti interventi di alcuni membri stranieri della FIVA, che hanno esposto la situazione del settore fuori Italia, gli interventi più importanti sono stati quelli inerenti la circolazione delle auto d’epoca nei centri urbani, e quelli legati alla possibilità di incappare in un accertamento sintetico fiscale causato dal possesso di un veicolo d’interesse storico.
Al termine dei lavori, il convegno ha fissato alcuni punti cardine sui quali tutti gli intervenuti si sono mostrati concordi tra cui: i veicoli storici vanno salvaguardati in quanto portatori di cultura. Il veicolo storico non va rinchiuso nei musei ma deve circolare e i centri urbani, come in Germania, devono essere aperti a questi veicoli.
Il veicolo storico, in quanto tale non deve entrare a far parte dei veicoli previsti dal redditometro, in quanto non può svolgere funzioni legate all’attività professionale del proprietario, ma costituisce il soddisfacimento di un mero gusto collezionistico.

Proprio quest’ultimo punto è quello di maggior attualità, come vedramo più avanti, e il Presidente dell’ASI Avv. Roberto Loi, ha richiamato i motivi alla base del convegno: primo fra tutti il timore dei collezionisti relativamente agli aspetti fiscali, in quanto negli atti notificati vengono segnalati valori d’acquisto e costi di manutenzione con parametri non adeguati. Loi ha poi ribadito l’importanza culturale dei mezzi d’epoca e le persistenti difficoltà relative alla circolazione dei veicoli storici.

IL PERICOLO DELL’ACCERTAMENTO
Il tema più scottante che interessa il motorismo storico è oggi quello che riguarda la possibilità di incappare in un accertamento sintetico da parte dell’Agenzia delle Entrate. La causa di ciò è il ben noto Redditometro che include auto e moto nel novero dei beni che sono sotto esame per la determinazione del reddito presunto di un lavoratore.
La ratio che governa il redditometro potrebbe essere più o meno accettabile finchè si limita a prendere in esame gli autoveicoli moderni, ma è del tutto fuorviante quando si parla di auto e moto d’epoca.
Il motivo è molto semplice, e l’Asi si sta battendo da tempo affinchè lo stato di cose cambi: il Redditometro funziona in base al principio secondo il quale un contribuente proprietario di un mezzo di trasporto a motore sostiene, per assicurarsi il godimento del bene in oggetto, spese per un correlato ammontare. "In altre parole – scrive nel suo intervento il prof. Gianni Marongiu (Ordinario di Diritto Tributario dell’Università di Genova) - "si presume che il godimento e la utilizzazione di un’autovettura comporta un certo costo di gestione che presuppone a sua volta il possesso di un reddito che, ove non dichiarato in maniera congrua, può e deve essere sinteticamente accertato".
Ciò significa che il meccanismo non prende in considerazione il valore del bene, ma delle spese che statisticamente vengono sostenute nell’arco dell’anno per il godimento e il mantenimento del bene. Nel caso dei veicoli queste spese sono i costi di consumo e di mantenimento, con determinazione dei costi annuali proporzionali alla percorrenza media secondo i dati statistici Aci e Anfia.
E’ proprio questo il punto su cui si sta battendo l’Asi, nel tentativo di dimostrare che il possesso di un veicolo d’interesse storico non è in grado di produrre spese presunte come previsto dal Fisco, proprio perché la stragrande maggioranza dei veicoli storici ha percorrenze annue bassissime, di vari ordini di grandezza inferiori a quelle di un veicolo utilizzato quotidianamente per recarsi a lavoro e quindi non possono generare spese di manutenzione e consumo paragonabili.

UNA BUONA NOTIZIA

Senza approfondire troppo la questione degli accertamenti sintetici (ma comunque gli atti del convegno saranno presto resi pubblici e se qualcuno fosse interessato a leggere l’interessante relazione del Prof. Marongiu può scrivere in redazione), riportiamo una notizia giunta sotto le feste e che dovrebbe far tirare un respiro di sollievo agli appassionati.
In data 21 dicembre, l’onorevole Enrico Pianetta (PdL) ha presentato alla Camera, nell'ambito del provvedimento sulla stabilità un "Ordine del Giorno" in materia di fisco relativo ai veicoli storici, con il quale chiede che il Governo voglia introdurre il principio per cui questi ultimi non possano costituire un parametro per la determinazione reddituale del proprietario.
L’Asi ci ha comunicato in questi giorni che la richiesta di Pianetta è stata approvata dalla Camera, e quindi non resta che aspettare che venga finalmente discussa e, speriamo, approvata.

CIRCOLAZIONE: CITTA’ CHE VAI, ORDINANZA CHE TROVI
Il secondo tema più scottante del convegno Asi ha riguardato la circolazione dei veicoli di interesse storico nelle città italiane.
La parola è toccata a Stefano Toschei, magistrato del TAR del Lazio, che ha posto in evidenza la frequente discrepanza tra le leggi nazionali, quelle regionali e i provvedimenti dei Comuni in materia di circolazione. Risulta evidente come spesso le norme si contraddicano e come non esista un regolamento unico, valido su tutto il territorio nazionale. Basta osservare, consultando i siti internet di Regioni, Province e Comuni, come risulti difficile comprendere se un veicolo storico può o non può circolare nelle città.
La prima incongruenza nasce già nel momento in cui bisogna identificare i veicoli, sì perché se ai fini fiscali la disciplina che sancisce cosa è di interesse storico e cosa no è dettata dalla famosa Legge 342/2000 all’Art. 63, per il Codice della Strada, sono "considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.". Quindi attenzione: ai fini della circolazione, avete un veicolo di interesse storico solo se lo iscrivete ad un registro.

Chiarito ciò, cerchiamo di stilare un quadro delle norme che sono in vigore nelle principali città e provincie italiane.
La Regione Lombardia svetta per efficienza in questo caso, visto che ha ammesso il transito a qualsiasi veicolo storico purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici.
In mancanza dell’iscrizione, nella zona ex-A1 (la porzione di territorio regionale corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo, con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura, cioè Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi comuni di cintura è stabilito il fermo della circolazione dal 15 ottobre 2012 al 15 aprile 2013, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 per i seguenti veicoli:
- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti "Euro 0 benzina");
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti "Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel").
E’ invece imposto il fermo permanente della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, in tutte le zone del territorio regionale (A1, A2, B, C1 e C2), dal lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00.

Anche in Piemonte i veicoli iscritti nei registri ufficiali godono di deroghe rispetto ai provvedimenti di limitazione del traffico veicolare. In particolare, è ammesso il transito nelle zone a traffico limitato ambientale dei veicoli iscritti a registri ufficiali delle auto storiche.
Anche nella città di Torino vige identica disposizione grazie al punto 7 della sezione D dell’ordinanza comunale n. 5247 del 2004, poi modificata, dall’ordinanza n. 4596 del 6 novembre 2006.
E qui salta fuori un’altra incongruenza: la disposizione comunale citata fa esplicito riferimento alle "auto storiche", e non ai "veicoli storici" e quindi le motociclette devono sottostare ai provvedimenti limitativi.
Fortunatamente però l’ordinanza piemontese salva buona parte delle moto, perché prevede che i motoveicoli e ciclomotori, dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, sono esentati dal rispettare i divieti. Restano fuori dal provvedimento moto e ciclomotori a due tempi Euro 0, che non possono circolare affatto.

Scendendo verso sud troviamo un altro esempio virtuoso, quello della Regione Toscana, dove valgono le concessioni per quei veicoli storici (tra i quali la normativa espressamente ricomprende gli autoveicoli, i ciclomotori ed i motoveicoli storici) in possesso di attestato di storicità.
Molto chiara anche la direttiva varata dal comune di Firenze che recita: "sono esonerati i veicoli storici purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo".

Arrivando invece al Lazio e a Roma Capitale si riscontrano altre incongruenze. A livello regionale vale la disposizione generale che consente la circolazione a chi è iscritto a un registro storico, mentre dentro Roma la situazione cambia notevolmente.
Una recente ordinanza, di cui abbiamo parlato in questo articolo, dà via libera alle moto di interesse storico iscritte ai registri, mentre per le auto non è così.
Sfortunatamente, la normativa squalifica fortemente le auto di interesse storico, perché prevede che all’interno della ZTL "Anello Ferroviario" sia vietata dalle 0.00 del lunedì alle 24.00 del venerdì la circolazione alle auto a benzina Euro 1 e a gasolio Euro 2, e non è ammessa nessuna deroga ai veicoli iscritti ai registri storici.
Serve a poco ribadire che la disciplina romana in merito è stata così complessa negli ultimi dieci anni, con deroghe poi ritirate e tante ordinanze, che è così facile sbagliarsi, al punto che lo stesso magistrato Toschei, nel suo intervento, sosteneva che le auto storiche potessero circolare in deroga, mentre non è affatto vero, come ci è stato ribadito telefonicamente dal dott. Eugenio Donato, Responsabile del servizio prevenzione inquinamento atmosferico del Comune di Roma.
Durante il Convegno dell’Asi, poi, è intervenuto il Consigliere Valerio Cianciullo che ha annunciato che stanno per essere discusse in Comune due delibere. Una che riguarda l’accesso dei mezzi d’interesse storico all’interno dell’anello ferroviario e un’altra che consenta la sostituzione delle carrozzelle a trazione animale con veicoli storici (autovettura o motocarrozzetta) da utilizzare come taxi.

A Genova vige il regime di esenzione in favore dei veicoli di interesse storico e collezionistico regolarmente inseriti nei "registri nazionali dei veicoli storici", e puntualmente iscritti ed identificati da uno dei Registri storici, nonché i veicoli d'epoca diretti alla partecipazione di manifestazioni.

A Venezia, con ordinanza direttoriale n. 654 del 19 ottobre 2012, si sono fissate le nuove prescrizioni limitative del traffico veicolare inquinante per il periodo ottobre 2012-aprile 2013. Nell’ambito del regime delle esenzioni si è stabilito che sono esclusi dal rispetto del divieto gli autoveicoli e i motoveicoli d’epoca, di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada solo se iscritti negli appositi registri.

A Padova la più recente ordinanza dispone le limitazioni al traffico per il periodo dal 12 novembre al 14 dicembre 2012 e dal 7 gennaio al 19 aprile 2013, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:00 (con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali).
Nell’elenco delle categorie di mezzi che possono circolare sempre compaiono gli "autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S, limitatamente ai percorsi definiti nell'ambito di manifestazioni organizzate. Quindi se abitate a Padova potrete usare la moto o l’auto d’epoca solo sul percorso autorizzato di un raduno o manifestazione…

A Bologna con ordinanza dipartimentale del 28 settembre 2012 si sono fissate incisive prescrizioni di limitazione al traffico veicolare in tutto il territorio comunale per il periodo 1 ottobre 2012 31 marzo 2013.
Anche in questo caso, come abbiamo visto per Padova, tra le categorie di veicoli esentati dal rispetto delle penetranti disposizioni limitative sono indicati i veicoli di interesse storico e collezionistico, ma solo limitatamente alle manifestazioni organizzate.

Stessa scelta ha operato il comune di Reggio Emilia precisando che sono esentati dal rispetto dei limiti alla circolazione dei veicoli per l’inverno 2012-2013 quelli di interesse storico e collezionistico, di cui all’ art. 60 del nuovo codice della strada, iscritti in uno dei seguenti registri: asi, storicolancia, italiano fiat, italiano alfa romeo, storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.

Nel comune di Napoli è stata istituita nel 2010 una ZTL Ambientale. Con delibera di Giunta n. 527 del 29 giugno 2012 è stato rinnovato il divieto di circolazione del parco veicolare inquinante, secondo cadenze giornaliere e settimanali diversificate, ma tra le categorie di veicoli esentati dal divieto non compaiono in nessuna forma né i veicoli d’epoca né quelli di interesse storico o collezionistico.
Insomma, ancora una volta il nostro Paese spicca per fantasia nello stilare permessi e divieti e per la capacità di ogni organo preposto al rispetto delle leggi di interpretarle nelle metodiche più disparate…

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